Gli Effetti del Pignoramento

 

L’effetto principale del pignoramento non è tanto quello di avvertire il debitore che a breve si procederà ad esecuzione forzata, quanto impedirgli di poter disporre della cosa pignorata.

 

Infatti, se il debitore volesse vendere il bene colpito dal pignoramento, tale vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore, il quale potrà comunque chiedere di soddisfarsi su di essa come se non fosse mai uscita dal patrimonio del debitore.

 

Detto in altri termini, il pignoramento crea sul bene un vincolo di indisponibilità, nel senso che, dal pignoramento in avanti, il bene sarà preordinato a soddisfare il diritto del creditore. L’istituto è regolato dall’art. 492 cpc.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Laddove indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.